CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di MONZA


STATUTO E REGOLAMENTO


Adottato nell’Assemblea straordinaria del 01/10/1993

Modificato nelle Assemblee straordinarie del 20/03/1998 (Rep. 105.717/18.374 del Notaio Antonio Mascheroni) e del 19/03/2002

Adeguato, in quanto atto dovuto, alle modifiche apportate allo Statuto e al Regolamento generale del CAI (riunione del 23/07/2005 del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo).

Adottato con delibera del Consiglio direttivo sezionale del 21/02/2006.

Sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci del 24/03/2006.

Approvato il 28/09/07 nella riunione del CC (Comitato centrale di indirizzo e controllo) con alcune modifiche.

Emendato e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci del 28/03/2008.


DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1 – E’ costituita con Sede in Monza un’associazione denominata Club Alpino Italiano – Sezione di Monza, già fondata nel 1899, la quale si propone di promuovere lo studio, la conoscenza dell’alpinismo, la frequentazione delle montagne poste sia nella propria sfera d’azione d’influenza, che nel resto del mondo, e la difesa del loro ambiente naturale. Essa ha durata illimitata.

Art. 2 – L’Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed uniforma il proprio regolamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.

I membri dell’associazione sono di diritto soci del C.A.I.


SCOPI

Art. 3 – L’Associazione ha per scopo di provvedere, nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Delegati:

alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;

al tracciamento alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;

all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati e dei pericolanti, e per il recupero dei caduti, di concerto con la Delegazione del C.N.S.A.S.;

alla promozione delle attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano;

alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell’ambiente montano.

Art. 4 – L’associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.


SOCI

Art. 5 – I soci dell’Associazione sono benemeriti, ordinari, familiari e giovani secondo quanto stabilisce l’art. II.1 comma 1 dello Statuto del C.A.I.

Art. 6 – Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore iscritto alla sezione; per i minori, la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. Il socio, con l’ammissione si impegna a osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. e il Regolamento dell’Associazione, nonché le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della quota o contributo associativo (comunque non rivalutabile) (art. 5 D.L. n° 460/1997).

Art. 7 – I soci sono tenuti a versare all’Associazione:

la quota di ammissione;

la quota associativa annuale;

il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell’Associazione, né usufruire dei servizi sociali.

Art. 8 – I diritti dei soci sono quelli stabiliti dall’Art. II.4 dello Statuto e nell’Art. II.IV.1 del Regolamento Generale C.A.I.

Art. 9 – La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell’ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberate a norma del Regolamento disciplinare.


Art. 10 – Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori della Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell’ammonizione o della sospensione dalla attività sociale per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso, a norma dell’art. VII.I.8 del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 11 – Tutti i soci della Sezione, oltre a quanto previsto dall’art. II.4 dello Statuto, hanno diritto:

a partecipare alle Assemblee sezionali, con diritto di voto se di età superiore agli anni 18 e con diritto a ricoprire cariche sociali, se maggiorenni ed iscritti al C.A.I. da almeno due anni;

a ricevere le pubblicazioni sociali a seconda delle rispettive categorie ed in conformità ai deliberati dei competenti organi sociali;

a frequentare la Sede sociale ed usare la Biblioteca, dei materiali e gli attrezzi in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo anche con appositi regolamenti;

a partecipare alle manifestazioni indette dalla Sezione uniformandosi alle disposizioni relative;

a usufruire dei Rifugi della sezione e, con parità di trattamento, di quelli della Sede Centrale e delle altre Sezioni e Sottosezioni a norma dei relativi regolamenti;

a fregiarsi del distintivo sociale ed a riceverne uno speciale se iscritti ininterrottamente da 25, 50 e 60 anni.

Art. 12 – Il pagamento della quota sociale deve essere effettuato presso la Sede Sociale con le modalità di cui agli artt. II.III.1 e II.III.2 del Regolamento Generale del C.A.I. Per chi non abbia versato la quota alla fine di giugno, il Consiglio decide per la cancellazione dall’elenco dei soci, con le modalità previste dall’art. 9 del presente regolamento. E’consentita la riammissione dei soci morosi, previo versamento delle annualità arretrate, a norma dell’art. II.V.1.3 del Regolamento Generale del C.A.I.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Tesoriere;

il Segretario;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all’Associazione da almeno due anni compiuti.

Capo I – ASSEMBLEA

Art. 14 – L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; essa è costituita da tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L’Assemblea:

elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti e gli eventuali Delegati. In caso di parità si intenderà eletto il candidato più anziano di appartenenza alla Sezione;

approva annualmente il programma dell’Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;

delibera sull’acquisto e sull’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;

delibera sulle modifiche del presente statuto e regolamento;

determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall’Assemblea dei Delegati;

delibera sullo scioglimento dell’Associazione, stabilendone le modalità, e nominando uno o più liquidatori;

delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

Art. 15 – L’Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo, per l’approvazione bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L’Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella Sede Sociale almeno otto giorni prima della data prevista e spedito a tutti i soci; nell’avviso devono essere indicati l’ordine del giorno, ed il giorno, il luogo e l’ora della convocazione.

Art. 16 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto al voto : ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto qualunque sia la sua qualifica. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione che potrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 – L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Art. 18 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti. Tuttavia: le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, nonché le modifiche regolamentari, debbono essere approvate con la maggioranza dei DUE TERZI dei soci intervenuti o rappresentati per delega. La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei TRE QUARTI di tutti gli aventi diritto al voto. Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.

Art. 19 – Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dei regolamenti, non acquisteranno efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del C.A.I., a norma dell’art. I.5.3 dello Statuto del C.A.I.

Capo II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo eletto nella sua prima seduta nomina nel proprio seno a maggioranza di voti il Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario, un Tesoriere e tutte le altre cariche sociali. Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e, in deroga a quanto previsto all’Art. VIII.1 dello Statuto del C.A.I., lo possono essere ancora senza l’interruzione di almeno un anno. Dalla deroga è esclusa la carica di presidente sezionale.

Alle cariche sociali possono accedere solo i soci: Ordinari e familiari purché iscritti alla sezione da almeno DUE ANNI.

Art. 21 – Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Regolamento o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. In particolare, esso : propone il programma annuale di attività dell’Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo; convoca l’assemblea; redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, e la relazione del Presidente almeno 15 giorni prima dell’Assemblea annuale dei Soci, che potranno prenderne visione nelle ore di apertura della sede sociale; delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci; delibera sulle domande d’associazione di nuovi soci; prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali; delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni e/o gruppi.

Art. 22 – Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, è richiesto l’intervento del Presidente e di almeno sei Consiglieri. In caso di parità, nel corso di una votazione, prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno quattro Consiglieri.

Art. 23 – In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, è facoltà del Consiglio Direttivo di chiamare a sostituirlo, il socio in conformità alla graduatoria dei voti raccolti nell’ultima assemblea. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente per tre sedute consecutive, sarà ritenuto dimissionario. Per gli eletti per surrogazione, il mandato viene meno alla scadenza naturale del Consiglio. Qualora il numero dei Consiglieri si riducesse a SEI, si dovrà convocare entro un mese l’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci per le elezioni di surrogazione. La responsabilità dei Consiglieri è stabilita dall’art. VI.I.4 del Regolamento Generale del CAI.

Capo III - PRESIDENTE

Art. 24 – Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ed ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi, e la firma sociale. Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest’organo, nella sua prima riunione.

Art. 25 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

Capo IV – SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 26 – Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest’organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell’Associazione.

Art. 27 – Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, e ne tiene la contabilità.

Capo V – REVISORI DEI CONTI

Art. 28 – Il Consiglio dei Revisori dei Conti si compone di TRE membri, nominato dall’Assemblea per la durata di un TRIENNIO.

Art. 29 – Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo della contabilità sociale. I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali, e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Capo VI – COMMISSIONI

Art. 30 – Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente alla nomina, tra i Consiglieri ed i Soci, di speciali Commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell’attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri. Può infine emanare regolamenti particolari ad uso delle Commissioni.

PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

Art. 31 – Il patrimonio sociale è costituito:

dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell’Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 32 – Le entrate sociali sono costituite:

dalle quote di ammissione;

dalle quote associative annuali di spettanza della Sezione.

Art. 33 – I fondi liquidi dell’Associazione devono essere depositati presso un istituto di credito. I mandati di pagamento devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal tesoriere.

Art. 34 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all’Assemblea Ordinaria per l’approvazione.

Art. 35 – I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. E’ esclusa ogni possibilità di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito nell’art. VI.I.9 del Regolamento Generale del C.A.I., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Art. 36 – E’ facoltà del Consiglio Direttivo di accettare la costituzione di Sottosezioni cittadine o nella zona di attività della Sezione. Dette costituzioni sono subordinate a quanto stabilito dall’art. VI.3 dello Statuto del CAI e dall’art. VI.III.1 del Regolamento Generale del CAI. Le sottosezioni sono rette da un loro particolare regolamento approvato in sede di Assemblea dei soci della Sottosezione, purché non contrastante con lo Statuto, col Regolamento Generale e col presente Regolamento.

Art. 37 – Le singole Sottosezioni sono amministrate da un Reggente e da Consiglieri, il numero dei quali è da fissare nel Regolamento della Sottosezione.

Art. 38 – L’Assemblea dei soci della Sottosezione nomina il Consiglio Direttivo della Sottosezione, che a sua volta, durante la prima riunione, elegge il Reggente e le altre eventuali cariche sociali.

Art. 39 – Alle Sottosezioni spetta un contributo finanziario da prelevarsi dalle quote sociali, nella misura deliberata dal Consiglio direttivo della Sezione. Quanto stabilito dallo Statuto del C.A.I. nei rapporti fra Sezioni e Sede Centrale, si intende valevole anche nei rapporti fra Sottosezioni e Sezione.


CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 40 – Le controversie che dovessero insorgere fra i soci dell’Associazione ovvero fra soci ed organi dell’Associazione stessa, non potranno venir deferite all’autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esprimere il tentativo sono:

il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per quel che concerne le controversie fra i soci;

il CDR competente, per quel che concerne le controversie fra i soci e gli organi dell’Associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale dei C.A.I.


Art. 41 – Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente Regolamento o dello Statuto e Regolamento generale del C.A.I., è data la possibilità di ricorso, a norma dell’art. VII.I.8 del Regolamento Generale del C.A.I.


DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, viene disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 43 – Il presente Regolamento, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento generale del C.A.I.